Art. 3

In vigore dal 14 giu 2006
Il nuovo Stato membro che applica l’ può inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata ed i documenti di soggiorno rilasciati da un altro o altri nuovi Stati membri. I documenti rilasciati dai nuovi Stati membri, che possono essere riconosciuti in attuazione della presente decisione, sono elencati nell’allegato.
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