Art. 1
In vigore dal 14 giu 2006
La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia (di seguito i «nuovi Stati membri») possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito, i documenti di cui all’, paragrafo 1, e quelli di cui all’ rilasciati da altri nuovi Stati membri ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001.
L’applicazione della presente decisione non riguarda i controlli da eseguire sulle persone alle frontiere esterne, in conformità del combinato disposto degli articoli da 5 a 13 e da 18 a 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.
Storico versioni
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