Art. 23

Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto

In vigore dal 14 giu 2006
Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 18 a 22 siano puliti e disinfettati senza indugio secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:416:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo