Art. 24

Durata delle misure

In vigore dal 14 giu 2006
Durata delle misure 1.   Le misure di cui agli articoli da 13 a 23 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale. 2.   Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui agli articoli da 13 a 23, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall' per la durata prevista all'.
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Durata delle misure (Art. 24 Decisione (UE) 2006/416) — Testo vigente | Portale Normativo