Art. 24
Durata delle misure
In vigore dal 14 giu 2006
Durata delle misure
1. Le misure di cui agli articoli da 13 a 23 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.
2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui agli articoli da 13 a 23, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall' per la durata prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:416:oj#art-24