Art. 23
Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
In vigore dal 14 giu 2006
Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto
L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 18 a 22 siano puliti e disinfettati senza indugio secondo le istruzioni del veterinario ufficiale.
Storico versioni
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