Art. 21
Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola
In vigore dal 14 giu 2006
Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola
1. In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni:
a)
i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati dal veterinario ufficiale conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende;
b)
le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova;
c)
le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;
d)
nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dall'autorità competente.
2. In deroga all', l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova:
a)
a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;
b)
verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti come previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure
c)
alla distruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:416:oj#art-21