Art. 29

Entrata in vigore

In vigore dal 18 mag 2006
Entrata in vigore 1.   La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui è depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ma solo nei confronti degli Stati o delle organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione entro tale data o precedentemente. Essa entra in vigore per ogni altra Parte tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di quest’ultima. 2.   Ai fini del presente articolo, nessuno degli strumenti depositati da un’organizzazione di integrazione economica regionale può essere considerato aggiuntivo rispetto agli strumenti già depositati dagli Stati membri della suddetta organizzazione.
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