Art. 27
Adesione
In vigore dal 18 mag 2006
Adesione
1. La presente convenzione è aperta all’adesione di qualunque Stato non membro dell’UNESCO che sia membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate e invitato ad aderire dalla Conferenza generale dell’Organizzazione.
2. La presente convenzione è anche aperta all’adesione dei territori che godono di autonomia interna integrale riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite ma che non hanno ottenuto la piena indipendenza conformemente alla risoluzione 1514 (XV) dell’Assemblea generale e che sono competenti per le materie oggetto della presente convenzione, compresa la competenza a concludere trattati su tali materie.
3. Alle organizzazioni di integrazione economica regionale si applicano le disposizioni seguenti:
a)
la presente convenzione è aperta anche all’adesione di qualunque organizzazione di integrazione economica regionale che, fatti salvi i paragrafi seguenti, è pienamente legata dalle disposizioni della convenzione allo stesso titolo degli Stati che sono Parti della convenzione stessa;
b)
quando uno o più Stati membri di tale organizzazione sono anche Parti della presente convenzione, l’organizzazione e i detti Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell’esecuzione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. Questa condivisione di responsabilità entra in vigore una volta terminata la procedura di notifica di cui alla lettera c). L’organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare in concorrenza i diritti derivanti dalla presente convenzione. Inoltre, nei settori rientranti nella loro competenza, le organizzazioni di integrazione economica dispongono per l’esercizio del diritto di voto di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti della presente convenzione. Dette organizzazioni non hanno diritto di voto se gli Stati membri esercitano il proprio e viceversa;
c)
un’organizzazione di integrazione economica regionale e i suoi Stati membri che hanno accettato una condivisione di responsabilità del tipo previsto alla lettera b) informano le Parti della condivisione proposta nel modo seguente:
i)
nel suo strumento di adesione, l’organizzazione indica con precisione la condivisione delle responsabilità per quanto riguarda le questioni interessate dalla convenzione;
ii)
in caso di modifica ulteriore delle rispettive responsabilità, l’organizzazione di integrazione economica regionale informa il depositario di ogni proposta di modifica delle suddette responsabilità; il depositario a propria volta informa le Parti della modifica;
d)
gli Stati membri di un’organizzazione di integrazione economica regionale che diventano Parti della convenzione sono ritenuti competenti per tutti i settori che non sono stati oggetto di un trasferimento di competenze all’organizzazione espressamente dichiarato o segnalato al depositario;
e)
per «organizzazione di integrazione economica regionale» s’intende un’organizzazione costituita da Stati sovrani membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di una delle sue istituzioni specializzate cui detti Stati abbiano trasferito la propria competenza nei settori interessati dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, secondo le proprie procedure interne, a diventarne Parte.
4. Lo strumento di adesione è depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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