Art. 25
Composizione delle controversie
In vigore dal 18 mag 2006
Composizione delle controversie
1. In caso di controversia tra le Parti della presente convenzione quanto alla sua interpretazione o applicazione, le stesse ricercano una soluzione negoziale.
2. Se le Parti non riescono a raggiungere un accordo per via negoziale, possono ricorrere di comune accordo ai buoni uffici di terzi o richiederne la mediazione.
3. Se non intervengono buoni uffici o mediazione oppure se la controversia non può essere composta né in tal modo né per via negoziale, una Parte può richiedere una conciliazione secondo la procedura di cui all’allegato della presente convenzione. Le Parti esaminano in buona fede la proposta di risoluzione della controversia avanzata dalla commissione di conciliazione.
4. Ogni Parte può, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare di non riconoscere la procedura di conciliazione qui prevista. Ogni Parte che abbia reso tale dichiarazione può ritirarla in qualunque momento dandone comunicazione al Direttore generale dell’UNESCO.
Storico versioni
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