Art. 26
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri
In vigore dal 18 mag 2006
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri
1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, secondo le rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
Storico versioni
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