Art. 26 · Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

Art. 26

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri

In vigore dal 18 mag 2006
Ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte degli Stati membri 1.   La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione oppure all’adesione degli Stati membri dell’UNESCO, secondo le rispettive procedure costituzionali. 2.   Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’UNESCO.
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