Art. 30
Regimi costituzionali federali o non unitari
In vigore dal 18 mag 2006
Regimi costituzionali federali o non unitari
Tenuto conto del fatto che gli accordi internazionali vincolano le Parti in modo uguale, indipendentemente dai rispettivi sistemi costituzionali, le disposizioni che seguono si applicano alle Parti dotate di un regime costituzionale federale o non unitario:
a)
per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell’ambito di competenza del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale sono gli stessi di quelli spettanti alle Parti che non sono Stati federali;
b)
per quanto riguarda le disposizioni della presente convenzione la cui applicazione rientra nell’ambito di competenza di ciascuna delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni che, a norma del regime costituzionale della federazione, non sono tenute ad adottare misure legislative, se necessario il governo federale porterà le autorità competenti delle unità costituenti quali Stati, contee, province o cantoni a conoscenza delle suddette disposizioni, insieme al proprio parere favorevole, affinché siano adottate.
Storico versioni
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