Art. 31

Denuncia

In vigore dal 18 mag 2006
Denuncia 1.   Ciascuna delle Parti ha la facoltà di denunciare la presente convenzione. 2.   La denuncia è notificata mediante uno strumento scritto depositato presso il Direttore generale dell’UNESCO. 3.   La denuncia ha effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento relativo. Essa non modifica in alcun modo gli obblighi finanziari che la Parte denunciante è tenuta ad onorare prima della data in cui inizia a valere il ritiro dalla convenzione.
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Denuncia (Art. 31 Decisione (UE) 2006/515) — Testo vigente | Portale Normativo