Art. 3

In vigore dal 25 apr 2006
1.   In deroga all’, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato può mantenere fino al 30 giugno 2009 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato, per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo. Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al primo comma garantisce il rispetto delle seguenti condizioni: a) l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente; b) l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano in commercio successivamente al 25 ottobre 2006 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato; c) sono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi; d) vengono attivamente ricercate soluzioni alternative. 2.   Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
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