Art. 2

In vigore dal 25 apr 2006
Gli Stati membri verificano quanto segue: a) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron siano ritirate entro il 25 ottobre 2006; b) a decorrere dal 26 aprile 2006 non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metabenztiazuron.
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