Art. 4

In vigore dal 25 apr 2006
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile. Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell' entro il 25 ottobre 2006, tale periodo non è posteriore al 25 ottobre 2007. Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell', paragrafo 1, entro il 30 giugno 2009, tale periodo non è posteriore al 31 dicembre 2009.
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