Art. 4
In vigore dal 25 apr 2006
Qualsiasi periodo di moratoria concesso dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE è quanto più breve possibile.
Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell' entro il 25 ottobre 2006, tale periodo non è posteriore al 25 ottobre 2007.
Nei casi in cui le autorizzazioni siano ritirate in conformità dell', paragrafo 1, entro il 30 giugno 2009, tale periodo non è posteriore al 31 dicembre 2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:302:oj#art-4