Art. 3
In vigore dal 25 apr 2006
1. In deroga all’, uno Stato membro elencato nella colonna B dell'allegato può mantenere fino al 30 giugno 2009 le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive elencate nella colonna A dell'allegato, per gli impieghi elencati nella colonna C del medesimo.
Lo Stato membro che si avvale della deroga di cui al primo comma garantisce il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
l'impiego prolungato è ammesso solo se non produce effetti dannosi per la salute umana o animale e non ha un impatto inaccettabile sull'ambiente;
b)
l'etichettatura dei prodotti fitosanitari che restano in commercio successivamente al 25 ottobre 2006 è riformulata in modo da essere conforme alle condizioni relative al loro uso limitato;
c)
sono imposte tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi;
d)
vengono attivamente ricercate soluzioni alternative.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 e, in particolare, le azioni avviate in conformità delle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:302:oj#art-3