Art. 4

In vigore dal 28 mar 2006
La Germania provvede affinché: a) il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Animali conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; b) il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Germania sia completato come segue: «Sperma conforme alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»; c) il certificato sanitario di cui alla decisione 483/95/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente: «Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania».
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