Art. 4
In vigore dal 28 mar 2006
La Germania provvede affinché:
a)
il certificato sanitario di cui alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:
«Animali conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;
b)
il certificato sanitario di cui alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma suino proveniente dalla Germania sia completato come segue:
«Sperma conforme alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;
c)
il certificato sanitario di cui alla decisione 483/95/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:
«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive contro la peste suina classica in Germania».
Storico versioni
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