Art. 2

In vigore dal 28 mar 2006
1.   La Germania provvede affinché, tranne qualora i suini siano inviati direttamente a un macello per la macellazione immediata, non vengano spediti suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che gli animali non: a) provengano da un'azienda situata in un'area non compresa tra quelle indicate nell'allegato; b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita, se sono di età inferiore a 30 giorni; c) provengano da un'azienda nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 30 giorni precedenti la spedizione dei suini in questione. 2.   La competente autorità veterinaria della Germania provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito tre giorni prima della spedizione stessa.
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