Art. 1

In vigore dal 28 mar 2006
1.   Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Germania garantisce che: a) non si effettui il trasporto di suini da e verso allevamenti di suini situati nelle aree indicate nell’allegato; b) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da allevamenti situati al di fuori delle aree indicate nell’allegato, e diretti verso macelli situati in dette aree così come il transito di suini in tali aree sono autorizzati solo sulle strade principali e su ferrovia conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dalle autorità competenti, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini. 2.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) le autorità competenti possono autorizzare il trasporto diretto di suini a un macello situato nell’area indicata nell’allegato o, in casi eccezionali, verso macelli designati al di fuori di tale area in Germania, per la macellazione immediata.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/254 — Testo vigente | Portale Normativo