Art. 3
In vigore dal 28 mar 2006
1. La Germania provvede affinché non venga spedita alcuna partita di sperma suino verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detto sperma non provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all', lettera a) della direttiva 90/429/CEE del Consiglio situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato.
2. La Germania assicura che non venga spedita alcuna partita di ovuli ed embrioni di suini verso altri Stati membri o paesi terzi, a meno che detti ovuli ed embrioni non provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:254:oj#art-3