Art. 7

Documenti commerciali per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

In vigore dal 24 feb 2006
Documenti commerciali per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne La Francia assicura che le carni fresche di pollame, la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne conformi alle condizioni di cui all' siano accompagnate da documenti commerciali attestati quanto segue: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/148/CE della Commissione.»
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Documenti commerciali per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne (Art. 7 Decisione (UE) 2006/148) — Testo vigente | Portale Normativo