Art. 6

Disposizioni per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

In vigore dal 24 feb 2006
Disposizioni per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne 1.   L’autorità competente assicura che le carni fresche provenienti da volatili da cortile vaccinati in Francia siano commercializzate solo se dette carni provengono da volatili che: a) siano originari di aziende che sono state regolarmente ispezionate e in cui è stato effettuato con esito negativo un test per l’individuazione dell’influenza aviaria H5N1 conformemente al piano di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; b) siano originari di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella; c) siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni dell’ e del presente articolo e d) la cui carne sia stata prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 (4) e controllata a norma delle sezioni I, II e III e dei capitoli V e VII dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 (5). 2.   L’autorità competente assicura che la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da gruppi di anatre e di oche vaccinate siano spediti al di fuori della Francia solo se dette carni sono conformi al paragrafo 1 e sono prodotte in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.
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