Art. 6
Disposizioni per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
In vigore dal 24 feb 2006
Disposizioni per l’invio di carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
1. L’autorità competente assicura che le carni fresche provenienti da volatili da cortile vaccinati in Francia siano commercializzate solo se dette carni provengono da volatili che:
a)
siano originari di aziende che sono state regolarmente ispezionate e in cui è stato effettuato con esito negativo un test per l’individuazione dell’influenza aviaria H5N1 conformemente al piano di vaccinazione preventiva, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
b)
siano originari di gruppi che sono stati sottoposti a ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico, prestando particolare attenzione ai volatili sentinella;
c)
siano tenuti separati da altri gruppi non conformi alle disposizioni dell’ e del presente articolo e
d)
la cui carne sia stata prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 (4) e controllata a norma delle sezioni I, II e III e dei capitoli V e VII dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004 (5).
2. L’autorità competente assicura che la carne macinata, i preparati a base di carne, la carne separata meccanicamente e i prodotti a base di carne contenenti carni ottenute da gruppi di anatre e di oche vaccinate siano spediti al di fuori della Francia solo se dette carni sono conformi al paragrafo 1 e sono prodotte in conformità delle sezioni V e VI dell'allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:148(1):oj#art-6