Art. 5
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova
In vigore dal 24 feb 2006
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova
Nei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova figura la frase seguente:
«La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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