Art. 5 · Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova

Art. 5

Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova

In vigore dal 24 feb 2006
Certificazione sanitaria per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova Nei certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di partite di volatili da cortile vivi, pulcini di un giorno e uova da cova figura la frase seguente: «La partita è costituita da volatili da cortile vivi, uova da cova e pulcini di un giorno originari di aziende in cui non è stata effettuata la vaccinazione contro l’influenza aviaria.»
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