Art. 9

Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto

In vigore dal 24 feb 2006
Lavaggio e disinfezione di imballaggi e mezzi di trasporto La Francia assicura che nelle aziende situate nei territori che figurano nell’allegato e in cui viene effettuata la vaccinazione preventiva vengano presi i provvedimenti seguenti: a) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto di uova da cova e pulcini di un giorno sono utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati; b) tutti i mezzi utilizzati per trasportare volatili da cortile vivi, uova da cova, pulcini di un giorno, carni fresche di pollame, carne macinata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne sono puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall’autorità competente.
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