Art. 5

In vigore dal 13 feb 2006
Sulla base dei risultati delle indagini di cui all’, il Portogallo designa le zone notoriamente indenni dal nematode del pino e delimita le zone (di seguito «zone delimitate») comprendenti una parte in cui il nematode del pino è notoriamente presente ed una parte, definita come zona cuscinetto, di larghezza non inferiore a 20 km, circondante la prima. La Commissione compila un elenco delle zone notoriamente indenni dal nematode del pino e lo trasmette al comitato fitosanitario permanente e agli Stati membri. Qualunque zona del Portogallo non figurante nel suddetto elenco è considerata come zona delimitata. L’elenco è aggiornato sulla base dei risultati delle indagini di cui all’, primo comma, e i risultati notificati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.
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