Art. 2

In vigore dal 13 feb 2006
Il Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2008 siano rispettate le condizioni previste nell'allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all'interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell', verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri. Entro il 15 febbraio 2006 il Portogallo deve presentare un piano aggiornato a medio termine di lotta contro la difffusione del nematode del pino, finalizzato all’eradicazione di tale organismo. Il piano deve comprendere misure specifiche sulla gestione, nell’ambito delle zone delimitate, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano sarà rivisto il 30 aprile 2007 e il 30 marzo 2008.
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