Art. 4
In vigore dal 13 feb 2006
Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino.
Fatto salvo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2007.
Storico versioni
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