Art. 3

In vigore dal 13 feb 2006
Gli Stati membri di destinazione diversi dal Portogallo possono: a) sottoporre ad analisi per la ricerca del nematode del pino le partite di legname e di cortecce sensibili, nonché di piante sensibili, provenienti dalle zone delimitate del Portogallo e introdotte nel proprio territorio; b) adottare opportune disposizioni complementari per il controllo ufficiale di dette partite, al fine di accertare se rispondano alle condizioni specificate nell’allegato della presente decisione.
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