Art. 4
In vigore dal 24 gen 2006
L’assistenza in oggetto viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’, paragrafo 1, prevede l’adozione da parte della Georgia di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza in oggetto. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compresi quelli dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.
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