Art. 3
In vigore dal 24 gen 2006
1. L’importo del contributo a fondo perduto è messo a disposizione della Georgia almeno in due rate, a condizione che la sua posizione debitoria netta nei confronti della Comunità sia stata ridotta di un importo almeno equivalente.
2. La prima rata del contributo a fondo perduto viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita.
La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dal FMI e delle altre misure eventuali e non prima che siano trascorsi tre mesi dall’erogazione della precedente rata.
3. I fondi sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Il beneficiario ultimo dei fondi è il ministero delle Finanze della Georgia.
Storico versioni
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