Art. 1

In vigore dal 24 gen 2006
1.   La Comunità mette a disposizione della Georgia l’assistenza macrofinanziaria in forma di contributi a fondo perduto fino a un importo massimo di 33,5 milioni di EUR, al fine di sostenere le riforme economiche e di assistere il paese nel miglioramento della sostenibilità del debito. 2.   L’assistenza macrofinanziaria della Comunità è gestita dalla Commissione in consultazione con il comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia. 3.   L’assistenza macrofinanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità fino ad un massimo di un anno.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/41 — Testo vigente | Portale Normativo