Art. 2

In vigore dal 24 gen 2006
1.   Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità della Georgia le condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Tali condizioni devono essere compatibili con gli accordi conclusi tra il FMI e la Georgia. 2.   Nel corso dell’attuazione dell’assistenza della Comunità, la Commissione sorveglia la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria della Comunità. 3.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche del governo georgiano siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che siano rispettate le condizioni finanziarie e di politica economica concordate.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/41 — Testo vigente | Portale Normativo