Art. 5
In vigore dal 12 dic 2005
Tenendo conto del parere del medico curante, il medico di fiducia dell’istituzione responsabile ai sensi dell’ si pronuncia sulla possibilità di riconoscere la malattia o la disabilità nonché sulla gravità e la presumibile durata della stessa. Egli si pronuncia inoltre sulle misure da adottare per ovviare agli effetti della malattia o della disabilità. In caso di parere sfavorevole del medico di fiducia dell’istituzione, la pratica è trasmessa per parere ad una commissione formata dal medico di fiducia dell’istituzione, dal medico curante del richiedente e da un terzo medico designato di comune accordo dai primi due medici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:6(1):oj#art-5