Art. 3
In vigore dal 12 dic 2005
Il coniuge superstite interessato o il suo rappresentante legale (di seguito «richiedente») presenta una domanda al servizio sociale dell’istituzione responsabile della fissazione dei diritti a pensione del coniuge superstite in causa. Alla domanda deve essere allegata una relazione medica circostanziata, eventualmente corredata di documenti giustificativi, del medico curante del coniuge superstite. Tale relazione stabilisce la malattia grave o prolungata oppure la disabilità e propone le misure necessarie per ovviare agli effetti della disabilità oppure della malattia grave o prolungata.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:6(1):oj#art-3