Art. 1
In vigore dal 12 dic 2005
Nel quadro delle azioni a carattere sociale previste dallo statuto, la pensione del coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità può essere completata da un aiuto versato dall’istituzione per tutta la durata della malattia grave o prolungata oppure della disabilità, sulla base di un esame delle condizioni sociali e mediche dell’interessato.
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