Art. 2
In vigore dal 12 dic 2005
La decisione di accordare un aiuto a norma dell’articolo 76 bis dello statuto è presa dell’autorità che ha il potere di nomina («AIPN») della Commissione.
La gestione degli stanziamenti previsti per l’applicazione dell’articolo 76 bis dello statuto è di competenza della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:6(1):oj#art-2