Art. 2

In vigore dal 12 dic 2005
La decisione di accordare un aiuto a norma dell’articolo 76 bis dello statuto è presa dell’autorità che ha il potere di nomina («AIPN») della Commissione. La gestione degli stanziamenti previsti per l’applicazione dell’articolo 76 bis dello statuto è di competenza della Commissione.
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