Art. 3
Richiesta d’informazioni sulle condanne
In vigore dal 21 nov 2005
Richiesta d’informazioni sulle condanne
1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l’autorità centrale può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all’autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti. Ogni richiesta d’informazione è basata sul modulo di richiesta che figura in allegato.
Quando una persona richiede informazioni sul suo casellario giudiziario, l’autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta può, conformemente al diritto nazionale, trasmettere all’autorità centrale di un altro Stato membro una domanda di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti se l’interessato è o è stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o richiesto.
2. La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda, alle condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali, dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto all’autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del modulo che figura in allegato. Essa include le informazioni ricevute a norma dell’ e registrate nel casellario giudiziario dello Stato membro richiesto.
Se la domanda è presentata per l’interessato a norma del paragrafo 1, secondo comma, il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non sarà superiore ai venti giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.
3. Qualora lo Stato membro richiesto necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui si riferisce la domanda, esso consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni supplementari richieste.
4. La risposta è corredata di un estratto delle condanne alle condizioni previste dal diritto nazionale.
5. Le richieste, le risposte ed altre informazioni pertinenti possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato membro ricevente di accertarne l’autenticità.
Storico versioni
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