Art. 5

Lingue

In vigore dal 21 nov 2005
Lingue Il modulo è inviato dallo Stato membro richiedente nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in un’altra lingua accettabile per entrambi gli Stati membri. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione o successivamente, indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee esso accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.
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Lingue (Art. 5 Decisione (UE) 2005/876) — Testo vigente | Portale Normativo