Art. 5
Lingue
In vigore dal 21 nov 2005
Lingue
Il modulo è inviato dallo Stato membro richiedente nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in un’altra lingua accettabile per entrambi gli Stati membri. Ogni Stato membro può, al momento dell’adozione della presente decisione o successivamente, indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee esso accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:876:oj#art-5