Art. 6

Rapporti con altri strumenti giuridici

In vigore dal 21 nov 2005
Rapporti con altri strumenti giuridici 1.   Per quanto riguarda gli Stati membri, la presente decisione completa ed agevola l’applicazione degli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 (7) e dell’8 novembre 2001 (8), della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000 (9) e relativo protocollo del 16 ottobre 2001 (10). 2.   Ai fini della presente decisione gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull’articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. La presente decisione lascia impregiudicate le riserve sull’articolo 22 di detta convenzione. Tali riserve possono essere invocate in riferimento all’ della presente decisione. 3.   La presente decisione non pregiudica l’applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri.
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