Art. 2
Trasmissione di propria iniziativa di informazioni sulle condanne
In vigore dal 21 nov 2005
Trasmissione di propria iniziativa di informazioni sulle condanne
Ciascuna autorità centrale informa immediatamente le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne penali e delle successive misure pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario. Qualora l’interessato sia cittadino di due o più Stati membri, l’informazione è trasmessa a ciascuno di tali Stati membri, a meno che l’interessato sia cittadino dello Stato membro in cui è stato condannato.
Storico versioni
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