Art. 1

Autorità centrale

In vigore dal 21 nov 2005
Autorità centrale 1.   Ai fini degli , ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale. Tuttavia, per l’invio di informazioni ai sensi dell’ e la risposta alle richieste ai sensi dell’, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali. 2.   Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell’autorità designata ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all’Eurojust.
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