Art. 7

Misure relative al trasporto di suini vivi in Italia

In vigore dal 8 nov 2005
Misure relative al trasporto di suini vivi in Italia 1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 siano rispettate per quanto riguarda il trasporto di suini vivi sul territorio nazionale. 2.   Qualora suini provenienti da aziende non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini siano trasportati a un macello per la macellazione, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato su un numero di suini sufficiente a rilevare la prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %. 3.   È vietato il trasporto di suini dalle aziende non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini. 4.   È vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini verso altre regioni italiane.
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Misure relative al trasporto di suini vivi in Italia (Art. 7 Decisione (UE) 2005/779) — Testo vigente | Portale Normativo