Art. 5
Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini
In vigore dal 8 nov 2005
Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini
1. L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni riconosciute indenni da tale malattia.
2. Nelle aziende in cui sono allevati più di due suini da riproduzione un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione ove nell’azienda ne siano presenti meno di 12:
a)
una volta all’anno se l’azienda produce prevalentemente suini da macello;
b)
due volte all’anno negli altri casi.
3. Nei centri di raccolta dei suini un campione di feci per le prove virologiche è prelevato mensilmente in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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