Art. 5

Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini

In vigore dal 8 nov 2005
Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini 1.   L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni riconosciute indenni da tale malattia. 2.   Nelle aziende in cui sono allevati più di due suini da riproduzione un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato agli intervalli indicati di seguito su un campione casuale di 12 suini da riproduzione o su tutti i suini da riproduzione ove nell’azienda ne siano presenti meno di 12: a) una volta all’anno se l’azienda produce prevalentemente suini da macello; b) due volte all’anno negli altri casi. 3.   Nei centri di raccolta dei suini un campione di feci per le prove virologiche è prelevato mensilmente in tutti i recinti in cui i suini sono solitamente tenuti.
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Sorveglianza nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini (Art. 5 Decisione (UE) 2005/779) — Testo vigente | Portale Normativo