Art. 6
Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini
In vigore dal 8 nov 2005
Sorveglianza nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini
1. L’Italia garantisce che le procedure di campionamento e di controllo intese a rilevare la presenza della malattia vescicolare dei suini siano effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3 nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia.
2. Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui si allevano suini da riproduzione e nei centri di raccolta per suini si applicano le disposizioni di cui all’.
3. Nelle aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in cui non si allevano suini da riproduzione un prelievo di campioni per le prove sierologiche è effettuato due volte all’anno su un campione casuale di 12 suini o su tutti i suini ove nell’azienda ne siano presenti meno di 12. Il prelievo di campioni sui suini di un’azienda può tuttavia aver luogo al macello al momento della macellazione.
Storico versioni
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