Art. 4

Riconoscimento delle aziende

In vigore dal 8 nov 2005
Riconoscimento delle aziende 1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 siano rispettate. 2.   Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se: a) in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; e b) qualora nelle aziende delle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non siano presenti suini da riproduzione, tutti i suini trasferiti in tali aziende provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia. 3.   Nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; 4.   Un’azienda riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini mantiene tale qualifica se: a) le procedure di campionamento e di controllo sono effettuate conformemente all’, paragrafo 1, e all’ e l’esito è negativo e b) i suini trasferiti in una tale azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini. 5.   Il riconoscimento, per un’azienda, della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini: a) è sospeso qualora un caso sieropositivo sia rilevato e confermato da ulteriori esami fino a quando il suino interessato sia macellato sotto controllo ufficiale; oppure b) è ritirato qualora due o più casi sieropositivi siano rilevati. 6.   Un’azienda è riconosciuta nuovamente indenne dalla malattia vescicolare dei suini se le procedure di campionamento e di controllo di cui ai paragrafi 2 o 3, a seconda del caso, sono state effettuate e l’esito è negativo.
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Riconoscimento delle aziende (Art. 4 Decisione (UE) 2005/779) — Testo vigente | Portale Normativo