Art. 4
Riconoscimento delle aziende
In vigore dal 8 nov 2005
Riconoscimento delle aziende
1. L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 siano rispettate.
2. Nelle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se:
a)
in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini da riproduzione sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo; e
b)
qualora nelle aziende delle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini non siano presenti suini da riproduzione, tutti i suini trasferiti in tali aziende provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.
3. Nelle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini un’azienda è riconosciuta indenne da tale malattia se in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche è stato effettuato su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 % e l’esito era negativo;
4. Un’azienda riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini mantiene tale qualifica se:
a)
le procedure di campionamento e di controllo sono effettuate conformemente all’, paragrafo 1, e all’ e l’esito è negativo e
b)
i suini trasferiti in una tale azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini.
5. Il riconoscimento, per un’azienda, della qualifica di indenne dalla malattia vescicolare dei suini:
a)
è sospeso qualora un caso sieropositivo sia rilevato e confermato da ulteriori esami fino a quando il suino interessato sia macellato sotto controllo ufficiale; oppure
b)
è ritirato qualora due o più casi sieropositivi siano rilevati.
6. Un’azienda è riconosciuta nuovamente indenne dalla malattia vescicolare dei suini se le procedure di campionamento e di controllo di cui ai paragrafi 2 o 3, a seconda del caso, sono state effettuate e l’esito è negativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:779:oj#art-4