Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 nov 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1)
si applicano le definizioni della direttiva 92/119/CEE;
2)
per «centro di raccolta dei suini» si intende l’azienda commerciale nella quale e dalla quale i suini acquistati sono regolarmente trasferiti entro trenta giorni dall’acquisto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:779:oj#art-2