Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 nov 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione: 1) si applicano le definizioni della direttiva 92/119/CEE; 2) per «centro di raccolta dei suini» si intende l’azienda commerciale nella quale e dalla quale i suini acquistati sono regolarmente trasferiti entro trenta giorni dall’acquisto.
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