Art. 9

Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri

In vigore dal 8 nov 2005
Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri 1.   L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano rispettate. 2.   È vietata la spedizione di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri. 3.   I suini spediti dalle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri provengono da aziende riconosciute indenni da tale malattia.
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