Art. 9
Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri
In vigore dal 8 nov 2005
Spedizione di suini vivi dall’Italia in altri Stati membri
1. L’Italia garantisce che le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano rispettate.
2. È vietata la spedizione di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri.
3. I suini spediti dalle regioni riconosciute indenni dalla malattia vescicolare dei suini in altri Stati membri provengono da aziende riconosciute indenni da tale malattia.
Storico versioni
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