Art. 4

In vigore dal 27 ott 2005
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni dei volatili di cui all', paragrafo 1, lettera a), importate conformemente alla presente decisione siano accompagnate da un certificato attestante che i volatili in questione sono autoctoni oppure sono nati e sono stati allevati oppure sono stati catturati nel paese terzo esportatore.
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